In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non sulla prevalenza della natura residenziale dell’edificio (Agenzia delle entrate – Risposta 07 gennaio 2022, n. 5).
Con riferimento alla possibilità per il contribuente di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell’edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio.
Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50 per cento per gli interventi che riguardano il rifacimento delle scale all’interno dell’edificio posseduto da un unico proprietario, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 16- bis del TUIR, attualmente nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo delle stesse pari a 96.000 per immobile, per gli interventi di rifacimento delle scale, secondo i criteri sopra precisati. In particolare, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50 per cento, la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni dovrà essere commisurata alle sole unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.