Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.