CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: incontro per il rinnovo

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. 

Giornalisti dipendenti e contributo straordinario: esposizione nel flusso UniEmens

L’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di denuncia e di versamento del contributo aggiuntivo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali posto a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato (INPS, messaggio 13 ottobre 2023, n. 3596).  

Nell’ambito di misure volte a mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il Consiglio di Amministrazione dell’IMPGI, con la delibera n. 27/2021, ha istituito, per un periodo di 5 anni, un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che concorre all’incremento del montante contributivo individuale.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 astrattamente efficace, compatibilmente con il nuovo assetto normativo delineato dalla Legge di bilancio 2022 che, come noto, dal 1° luglio 2022 ha disposto l’integrale trasferimento all’INPS delle funzioni garantite, fino alla data del 30 giugno 2022, dalla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

 

Pertanto, la delibera in questione, in relazione alla debenza del contributo straordinario di cui sopra, trova applicazione nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica quali sono le modalità di esposizione dei dati relativi al versamento del contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022.

 

I datori di lavoro dovranno valorizzare, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> seguendo le seguenti istruzioni:

 

– nell’elemento <CodiceCausale> indicare il nuovo Codice “M044”, avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;

 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;

 

– nell’elemento <AnnoMeseRif> inserire l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; si precisa che tale valorizzazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

 

– nell’elemento <BaseRif> inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;

 

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.

 

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

 

Vengono poi date le relative istruzioni contabili.

 

CCNL Magazzini Generali: a ottobre previsti nuovi minimi



A decorrere dal 1°ottobre stabiliti nuovi aumenti per il personale viaggiante e non viaggiante


Il CCNL sottoscritto il 18 maggio tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito, Fiap, assistite da Confestra, Anita, Fai, Assotir,  Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita,  Confartiginato Trasporti,  Casartigiani, Claai,  Confcooperative – Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Aite e  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uiltrasporti ha previsto nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°ottobre 2023, applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
Di seguito i nuovi minimi retributivi.



































Livello Minimo
Quadro 2.323,48
2.182,07
2.004,58
3° Super  1.810,37
1.761,69
1.675,69
4° Junior 1.632,02
1.597,70
1.493,28
6° Junior 1.373,62

I nuovi minimi per il personale viaggiante.












































Livello Minimo
C3 1.811,01
B3 1.810,37
A3 1.809,73
F2 1.762,36
E2 1.761,73
D2 1.761,10
H1 1.707,09
G1 1.700,23
L (Rider oltre 15 mesi) 1.619,81
L Rider (oltre 6 mesi) 1.578,96
L Rider (da 7 a 15 mesi) 1.578,96
I Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30
L Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30

 

Manageritalia: nuove prestazioni per i professionisti del settore terziario

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l’orientamento, l’assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall’azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

La Cassazione sul salario minimo costituzionale

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente che, se non garantita, può giustificare la disapplicazione delle clausole del CCNL da parte del giudice (Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 2832).

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte riafferma il diritto dei lavoratori a percepire una giusta retribuzione, conforme al principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione della sufficienza e proporzionalità della stessa.

 

Il fatto

 

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti esponevano di essere dipendenti di una società con mansioni di portiere, di essere addetti alla guardiania presso le sedi di altra società e di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, nonché di essere inquadrati nel livello D del CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari.

 

Assumevano che la loro retribuzione tabellare lorda era pari al netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia ad una paga oraria (con applicazione del divisore di 173 ore previsto dal CCNL) di euro 5,49, e che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.

 

Deducevano, dunque, che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36 Cost., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del loro diritto a una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal CCNL portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno, del diritto a percepire per ogni giorno di ferie la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

 

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande mentre, in sede di appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con condanna delle due società a pagare, in solido, ai lavoratori le differenze retributive a titolo di ferie liquidate nelle somme indicate, nonché alla conseguente integrazione del t.f.r.

 

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso in Cassazione in via principale e incidentale da parte delle società.

 

La decisione

 

La Corte ribadisce che l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

 

Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario. Infatti, non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario.

 

Infatti, il giudice deve compiere un’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale valutando il rispetto dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione che deve poter assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nell’effettuare tale operazione il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.

 

Tra i parametri che possono essere utilizzati, per esempio, vi sono: i dati forniti dall’ISTAT sul livello di povertà assoluta, l’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità e l’importo del reddito di cittadinanza, la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, le nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche i criteri equitativi. E’ legittimo anche utilizzare come parametro il CCNL regolante un settore merceologico analogo o affine a quello oggetto di causa. 

 

Pertanto, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e, nel caso, disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole.

 

CCNL Consorzi agrari: avviata la trattativa per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un incremento salariale del 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore

Nei giorni scorsi si è aperta la trattativa tra Assocap e Fai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Nella piattaforma approvata le principali richieste sono state: 
– l’incremento salariale il quadriennio 2024-2027 del 13,9%;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale, da 39 a 36 ore, a parità di salario
– il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali;
– miglioramenti sul piano della salute e della sicurezza e sul welfare contrattuale;
– un aggiornamento del sistema classificatorio.
Secondo i sindacati, il contesto economico di inflazione, le tensioni internazionali, i mutamenti climatici hanno contribuito a dare maggior rilievo ai dipendenti del settore, i quali offrono non solo servizi avanzati all’agricoltura e sostegno alle aziende agricole ma anche innovazione e sostenibilità e per tale motivo sono stati fissati gli incontri tecnici con l’obiettivo di iniziare subito il confronto.

Fondo Faschim: adesioni e contribuzioni al Fondo di assistenza sanitaria



Illustrate le modalità di iscrizione ed adesione dei lavoratori e familiari al Fondo


Per l’iscrizione dei propri dipendenti al Fondo Faschim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, ed altresì per coloro a cui viene applicato il CCNL Coibenti – Industria, l’azienda deve innanzitutto aprire una propria posizione sulla piattaforma del Fondo avendo a sua disposizione un’area riservata in cui gestire le anagrafiche di dipendenti e familiari e verificare la distinta trimestrale dei contributi.
Per l’adesione dell’impresa, si necessita della compilazione del modulo apposito, e, una volta creata l’anagrafica questa riceverà le credenziali per poter accedere alla propria area riservata.
Circa l’iscrizione dei dipendenti invece, il rapporto di lavoro deve essere:
– a tempo indeterminato;
– a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, escludendo il periodo di prova;
– part-time pari o superiore alla metà dell’orario legale settimanale di lavoro.
Inoltre il lavoratore deve aver superato il periodo di prova (se è la sua prima iscrizione).
Una volta entrata nella sua area, l’azienda può caricare i dati e la modulistica richiesta per dipendenti ed il nucleo familiare, potendo altresì provvedere a cessare o sospendere l’iscrizione del dipendente, nei casi previsti dal regolamento.
Nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate nei termini previsti dal regolamento, il Fondo non realizzerà alcuna retrodatazione.
Per ciò che concerne la contribuzione, questa viene definita dal CCNL di riferimento per la parte di adesione del dipendente, ossia quota dipendente e quota impresa, mentre per i familiari è il CdA del Fondo a determinarne gli importi.
Le quote contributive mensili richieste dal mese di gennaio 2022 sono le seguenti:








quota dipendente quota impresa
€ 4,00 al mese € 22,50 al mese 

Per l’iscrizione del nucleo familiare (quota da trattenere in aggiunta a quella trattenuta per il dipendente):








nucleo monocomposto Nucleo pluricomposto
€ 24,00  al mese € 30,25 al mese 

Il versamento dei contributi al Fondo è di tipo trimestrale, ed i trimestri contributivi sono:

















trimestre di riferimento data del versamento
gennaio-marzo 16 aprile
aprile-giugno 16 luglio
luglio-settembre 16 ottobre
ottobre-dicembre 16 gennaio

L’azienda trattiene in busta paga la quota dipendente ed eventualmente quella del nucleo familiare se iscritto, dopodiché la verserà al Fondo alla scadenza contributiva fissata.
Faschim predispone inoltre, al termine di ogni trimestre contributivo la distinta dei contributi in cui si vede la fotografia del suddetto: la medesima viene messa a disposizione per le imprese dal Fondo stesso e nelle rispettive aree riservate.
Da ultimo si comunica che, la corresponsione delle quote di contribuzione deve esser realizzata a scadenza contributiva tramite le diverse modalità previste dal Fondo stesso.


 

CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga: versamento del contributo addizionale

L’INPS precisa le modalità di versamento del contributo addizionale a cui sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (INPS, messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023), all’articolo 30, ha previsto un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione fino al 31 dicembre 2023.

 

Possono essere autorizzate ad accedervi, con apposito decreto del Ministero del lavoro, le aziende, anche in stato di liquidazione, che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

 

L’erogazione della nuova misura di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.

 

Sussistendo l’obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo, ne consegue che il predetto contributo deve essere versato anche dai datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento.

 

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa come deve essere effettuato il versamento del contributo addizionale, in considerazione del pagamento diretto della prestazione da parte dello stesso Istituto. Pertanto, i datori di lavoro interessati, per tale adempimento, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015 al quale viene fatto espresso rinvio e che aveva illustrato la nuova procedura RACE.

 

Infine, l’Istituto rammenta che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (articolo 1, commi 755 e seguenti, Legge n. 296/2006), l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

 

Il messaggio fornisce poi le istruzioni contabili al riguardo.