Ebav Veneto: fino al 30 giugno invio delle domande per il contributo

Per richiedere il contributo per l’anno di competenza 2023 è possibile inoltrare la domanda all’Ente

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha fissato al 30 giugno 2024 la scadenza per l’invio delle domande per la richiesta del contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze. Il contributo è previsto per le spese sostenute nell’anno 2023 a fronte di:

– Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere; 
– Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme. 

La certificazione deve essere rilasciata dagli organismi di certificazione sotto accreditamento di Accredia o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali. L’Ente ha fatto sapere che non eroga il contributo per: mantenimento delle certificazioni, vale a dire visite annuali di sorveglianza; la formazione del personale dipendente; l’acquisto della copia delle norme generali di riferimento. Per le categorie metalmeccanici, odontotecnici, orafi, tessili, pulitintolavanderie, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica ed imprese di pulizia, il contributo è del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.500,00 euro erogabili annualmente. Per trasporto merci, il contributo è sempre del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 3.500,00 euro erogabili annualmente. I contributi vengono erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul c/c. L’Ente eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi. Inoltre, il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo di esercizio o plusvalenza patrimoniale. Il Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati cumulativo viene inviato a colui che percepisce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quando è avvenuto il pagamento. 

Contratti di solidarietà: le modalità per il recupero dello sgravio contributivo

Fornite le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni a valere sullo stanziamento relativo al 2022 (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 66).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (come modificato dal D.L. n. 34/2014), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La cumulabilità del beneficio

Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1 del D.L. n. 104/2020). Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della Legge n. 178/2020, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162.

Pertanto, le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il beneficio sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

Fondo Fasdac: prevista la copertura sanitaria integrativa

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis mette a disposizione una nuova integrazione per il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dal dirigente o dal nucleo familiare

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis ha messo a disposizione dei dirigenti del settore terziario la possibilità di integrare il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute per sè o per il proprio nucleo familiare tramite la piattaforma Welfare Dirigenti Terziario.
Il costo è:
– pari a 430,00 euro per le coperture del primo semestre dell’anno;
– pari a 258,00 euro per le coperture del secondo semestre. 
L’assicurazione integrativa prevede il rimborso di una quota percentuale fino all’importo massimo della spesa sostenuta, per una serie di prestazioni predefinite e differenti in base alla scelta del piano acquistato:
– visite mediche: 80% per il dirigente;
– accertamenti diagnostici e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– terapie fisiche e riabilitative: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare,
– lenti correttive della vista: 50% per il dirigente;
– apparecchi acustici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– altri dispositivi medici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare.
La copertura sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hai effettuato l’acquisto e scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

CIPL Lapidei Industria Foggia: firmato il rinnovo del contratto

Prevista Una Tantum e aumentato il Premio di assiduità e l’indennità di mensa

In data 15 maggio 2024, le Parti sociali Confindustria Foggia, la Sezione Escavazione e Lavorazione del Marmo e Materiali Lapidei-Cave di Inerti e Frantumazione di Confindustria Foggia, con le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo molteplici proteste, scioperi ed incontri, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale dei lapidei.
Tra le novità, a decorrere dalla retribuzione al mese di maggio 2024, viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore lapideo un aumento lordo del Premio di Assiduità Lavorativa, parametrato sul Livello C, di:
37,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2025;
47,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026;
57,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2026 al 30 aprile 2027.

Inoltre, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1 maggio 2024, con una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, viene corrisposta nel mese di agosto Una Tantum pari a 250,00 euro. Infine, i Buoni Pasto Elettronici verranno erogati con un’importo pari a 6,50 euro, per ciascuna giornata di effettiva presenza.

  

CIRL Ortofrutticoli ed agrumari Trentino: previsto aumento dell’11% sui minimi tabellari

In arrivo con la prossima busta paga 5 mesi di arretrati

A seguito dei 2 giorni di sciopero dei lavoratori del settore per dare svolta alla trattativa di rinnovo del contratto del settore ortofrutta è giunta la notizia della convocazione urgente di Flai-Cgil e Fai-Cisl, nella sede della Federazione delle cooperative. Nella riunione di Venerdì scorso le Parti Sociali si sono infatti accordate per definire un aumento salariale dell’11% sui minimi tabellari, stabilendo per il 5% una decorrenza retroattiva dal 1°gennaio scorso. Pertanto, con la prossima busta paga è previsto il pagamento anche dei 5 mesi di arretrati. Un ulteriore 3% scatterà con il 1° gennaio 2025, un altro 2% a gennaio 2026 e l’ultimo 1% a gennaio 2027. 
Con la prossima riunione in programma le Parti Sociali affronteranno il tema della previdenza complementare e del premio di risultato. 
La firma di questo accordo, affermano i Sindacati, ha comportato la revoca dello sciopero previsto per i prossimi giorni. Resta però aperto lo stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane, che comporta il blocco del lavoro straordinario e della flessibilità. 

Prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

Arrivano dall’INPS le istruzioni operative e contabili sulla fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 67).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 nel lavoro sportivo, l’INPS, con la circolare in oggetto, illustra le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fornendo le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

 

Si ricordi che, nella disciplina previgente al citato decreto legislativo, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati, sia autonomi, era prevista l’assicurazione ai soli fini dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori” quale, tra le altre, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

Per i lavoratori sportivi, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2023 è ampliata la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.

 

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

 

Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.

 

Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.

 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

 

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

 

I potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto. Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi o anche tramite il servizio di Contact Center multicanale.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015.

 

Ovvero, oltre al requisito dello stato di disoccupazione, occorre che sia rispettato anche il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione – relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

 

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

 

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

 

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

 

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

 

Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI (accesso al sito istituzionale dell’INPS, istituti di Patronato, Contact Center multicanale).

 

 

CCNL Abbigliamento Industria: iniziano le trattative

I sindacati chiedono un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super 

Il 16 maggio sono iniziate le trattative tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ed i rappresentanti di SMI-Sistema Moda per il rinnovo del CCNL applicabile ai circa 372.600 lavoratori del settore industriale tessili, abbigliamento e moda, scaduto lo scorso 31 marzo.
A livello economico la richiesta dei sindacati è un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super relativamente al triennio dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni sindacali viene chiesta una maggiore informazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali.
Rilevante, secondo le Parti Sociali, è rinnovare il CCNL in tempi rapidi al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’incontro si è chiuso con la stesura del calendario di incontri per il proseguimento del confronto.

Programma THAMM plus: l’OIM pubblica il bando per enti di formazione 

Apparsa sul sito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni la richiesta di proposte per l’identificazione di istituti per lo sviluppo di progetti rivolti a cittadini stranieri che intendano lavorare in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 maggio 2024).

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato sul suo sito la richiesta di proposte per l’identificazione dell’istituto di formazione per la progettazione e l’implementazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica nell’ambito del Programma “THAMM plus” -Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in Italy and North Africa.

Il programma rappresenta una prima sperimentazione del modello di mobilità basato sul canale d’ingresso ex articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, che ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica disciplinati e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità alle Linee Guida sulle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero.

THAMM plus si propone di realizzare due schemi di mobilità da Tunisia e Marocco verso l’Italia, lungo un periodo di 30 mesi e prevede il coordinamento con il settore privato e con i fabbisogni delle aziende che aderiranno all’iniziativa tramite il supporto delle 3 regioni italiane partner associate del progetto (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), delle rispettive agenzie per il lavoro e delle organizzazioni datoriali.

L’OIM intende selezionare un soggetto proponente che (in forma singola o in partenariato) fornisca i servizi per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi di formazione civico-linguistica professionale nel settore della meccatronica per cittadini stranieri, apolidi e rifugiati residenti in Marocco.

I soggetti proponenti ammissibili possono presentare le proprie proposte entro il 9 giugno 2024.

CCNL Riscossione Tributi: confronto per la regolamentazione dello sportello telematico

Confronto sulla regolamentazione dello sportello da remoto e spendibilità dei buoni pasto EP

È iniziato nei giorni scorsi il confronto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Unisin, per la regolamentazione dello sportello da remoto, la cui sperimentazione è da poco terminata. Il Rappresentante dell’Ente si è dichiarato disponibile a recepire la richiesta delle OO.SS. di svolgimento di questa attività anche dalla propria abitazione. Ha inoltre precisato che si tratterà di una modalità lavorativa a sé stante, simile al telelavoro per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’erogazione del buono pasto ed alcuni requisiti tecnici che dovranno essere soddisfatti.
I Sindacati hanno proposto di articolare l’orario di lavoro dello sportello da remoto dalle ore 8,30 alle ore 14,50, con una sospensione dell’attività tra le ore 13,10 e le 14,10, fascia oraria all’interno della quale dovrà essere fruita la pausa pranzo di 30 minuti. L’Ente ha inoltre precisato che le giornate di adibizione allo sportello da remoto svolte dalla propria abitazione non possono superare complessivamente il numero delle giornate di smart working individualmente già disponibili.
Oltre al tema dello sportello telematico, l’incontro è proseguito sul tema della flessibilità in ingresso, la cui previsione scadrà il prossimo 31 maggio. L’Ente ha dichiarato la disponibilità di accogliere la richiesta di prorogare tale previsione, nell’ambito di un accordo sperimentale che armonizzi gli attuali orari ordinari di sportello prevedendone uno unico dalle ore 8,15 alle ore 13,45, con pausa pranzo dalle ore 13,45 alle 14,15. L’orario dello sportello ad alta affluenza rimarrà invariato. Tale proposta aziendale è stata motivata dalle nuove condizioni organizzative che si sono realizzate con il mantenimento dell’accesso agli sportelli esclusivamente tramite appuntamento, rendendo quindi così strutturale un servizio al cittadino in linea con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto è stato aggiornato al prossimo 22 maggio.
In merito alla polizza sanitaria in scadenza al prossimo 31 luglio, l’Ente ha reso noto che sono ancora in corso le attività di verifica propedeutiche all’aggiudicazione della gara. E’ stato infine sollecitato un intervento dell’Ente volto a favorire la spendibilità dei buoni pasto EP da parte dei lavoratori, con la riserva di verificare l’attivazione di nuove convenzioni nei territori a più alta criticità. 

CCNL Poste: siglato l’accordo sulle politiche attive

Previste nuove assunzioni e stabilizzazioni entro la fine del 2024  

L’Slp-Cisl ha reso noto tramite comunicato stampa che è stato siglato il verbale di accordo triennale sulle politiche attive, aggiungendo un importante tassello per le lavoratrici e i lavoratori. In sede di trattativa si è ottenuto l’innalzamento al 75% del turn-over per il triennio con un incremento dell’organico entro il 2024 di 3.374 unità. Per quel che riguarda il lavoro part-time è stata inserita la salvaguardia per gli inidonei al motomezzo per cause antropometriche; mentre, per le patologie gravi e l’inabilità a seguito di infortunio è prevista la ricollocazione presso altri ambiti al fine di procedere alla conversione. La mobilità volontaria è stata articolata su 3 livelli: provinciale, regionale e nazionale e per le sportellizzazioni sono previsti nuovi job posting. 
Per le stabilizzazioni, vale a dire assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che hanno reso prestazione lavorativa con contratto a termine, il criterio adottato è il seguente: entrano in graduatoria coloro i quali hanno prestato servizio dal 2014 per addetti alle mansioni di Portalettere o di addetto di produzione, con l’arrotondamento per periodi superiori a 15 giorni ricondotti al mese e l’aggiornamento dei punteggi al 31 gennaio di ogni anno. Sia la graduatoria che i criteri cessano alla data inderogabile del 31 dicembre 2026. Si resta in attesa, però, del rinnovo del contratto, escludendo una svendita di Poste al privato.