Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica


Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.


Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.


La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:


– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.


La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.


Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Agricoltura Impiegati Ravenna: nuovo Contratto


 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina “AGIP” o “ENI” con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
– può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
– può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
– la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

Caporalato e stato di bisogno della vittima


Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2022, n. 34600.


Il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l’istanza presentata avverso il sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società, finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente della somma di 167.155,82, in relazione alla commissione di molteplici reati, tra cui quello di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603-bis c.p..


L’ordinanza del Tribunale ha, in particolare, riconosciuto sussistente il fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno.
In punto di esigenze cautelari, è stato, altresì, ravvisato il periculum in mora, riferito alla finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca diretta del profitto del reato di caporalato o, in subordine, per equivalente.


Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ ordinanza dal legale rappresentante della società, evidenziando, in primo luogo, che nel caso sottoposto ad esame, emergevano dalle dichiarazioni di numerosi lavoratori dipendenti dalla società elementi deponenti sia per una condizione di oggettivo sfruttamento – soprattutto sul piano dell’orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell’assenza di retribuzione per lavoro straordinario; sia per la sussistenza di condizioni di oggettivo bisogno dei lavoratori.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.


La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha, altresì, ritenuto legittimo il sequestro operato, quale sequestro diretto delle somme costituenti profitto del reato, atteso che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. era contestato in proprio al ricorrente, la cui qualità di amministratore di fatto della società doveva ritenersi ampiamente provata; sulla base degli elementi raccolti, poi, lo stesso risultava essersi effettivamente appropriato delle somme di danaro indicate, pur ricoprendo la posizione formale di mero dipendente.
Immune da censure doveva ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, fondata, nel caso in questione, sulla strumentalizzazione dell’ apparato societario alla commissione dei reati contestati al lavoratore e sulla conseguente possibilità di incidenza del sequestro preventivo tanto sui beni dell’ente, quanto su quelli della persona fisica cui i reati stessi erano attribuiti, nei limiti dell’ammontare del profitto illecitamente conseguito.

“Customer Experience 2022”: l’Inps avvia il progetto


L’Inps ha avviato una rilevazione di Customer Experience per il 2022 su tutto il territorio nazionale (Messaggio 28 settembre 2022, n. 353).


 


In particolare, al fine della realizzazione del progetto in parola l’Istituto ha elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al “customer journey” all’interno dei servizi erogati, individuando i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza: pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata); pensione anticipata (gestioni pubblica e privata); pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata); NASpI; disoccupazione agricola; bonus asilo nido; reddito di Cittadinanza; indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; congedo parentale per le lavoratrici autonome; autorizzazioni ANF – Lavoratori Domestici; ricostituzioni contributive.


È stato estratto un collettivo di 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta. Agli stessi utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.
L’output della rilevazione permette di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità – sia a livello nazionale che territoriale – riguardo all’interazione dell’utente con i diversi touch points utilizzati nelle varie fasi del “customer journey” (Struttura territoriale, portale web, Contact center e Patronato) con particolare riferimento ai fattori legati all’accessibilità ai diritti e ai servizi, nonché alla capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.
Per analizzare più nel dettaglio la soddisfazione degli utenti relativamente al supporto consulenziale, al termine della rilevazione “Customer Experience 2022” viene avviata una seconda rilevazione nazionale, riservata agli utenti che hanno usufruito di una consulenza su appuntamento nei tre mesi precedenti all’avvio della rilevazione stessa. È stato elaborato, a tale scopo, un questionario atto a rilevare il giudizio degli utenti riguardo a tutte le fasi del servizio, che verrà inviato con la consueta modalità via e-mail agli utenti individuati. Anche in questo caso l’output permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità a livello nazionale e di singola Struttura territoriale.

Lavoratori in CIGS: progetti formativi o di riqualificazione professionale

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
– previste dalla legge;
– o pattuite nel verbale di accordo all’esito della procedura di consultazione sindacale;
– ovvero stabilite nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.


Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.


Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.


Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Accordo economico per le scuole FISM



Approvata la parte economica tabellare e il salario di anzianità del nuovo CCNL per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.


L’accordo prevede che la retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) sia incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:











































livello

decorrenza incrementi 01/09/2022

decorrenza incrementi 01/09/2023

totale

1 34,88 34,88 69,76
II 36,25 36,25 72,50
III 36,30 36,30 72,60
IV 37,46 37,46 74,93
V 39,50 39,50 79,01
VI 40,00 40,00 80,00
VII 43,95 43,95 87,89
Vili 44,94 44,94 89,88


Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:











































livello

minimi dal 31.12.2018

minimi tabellari dal 01.09.2022

minimi tabellari dal 01.09.2023

1 1.312,06 1.346,94 1.381,82
II 1.363,46 1.399,71 1.435,96
III 1.365,44 1.401,74 1.438,04
IV 1.409,12 1.446,58 1.484,05
V 1.485,86 1.525,36 1.564,87
VI 1.504,55 1.544,55 1.584,55
VII 1.652,99 1.696,94 1.740,88
Vili 1.690,38 1.735,32 1.780,26


Salario di anzianità
Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.


Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riporta in tabella l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.






maturazione del biennio

importo mensile

dal 01.01.2019 al 31.08.2023 15,00


 


Una tantum
A copertura dei periodi dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all’ 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l’importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:












periodo

Importo

01.01.2019-31.12.2020 104,00
01.01.2021-31.12.2021 84,50
totale 188,50


Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.


Welfare contrattuale.
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno.


I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) pressa il medesimo Istituto.


Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.

INPS: chiarimenti sull’esonero contributivo 2% per i lavoratori


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499).


 


La Llegge di Bilancio 2022 ha previsto che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, può operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
La previsione normativa trova applicazione per i singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
Laddove si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro; pertanto, nelle citate ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione in trattazione comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.
Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non può trovare applicazione.


Per la compilazione del valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.
Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.
Ai fini della compilazione del valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.
Per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022,valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115”; – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento può essere massimo pari a 224 euro;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.
È confermato l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L096″avente il significato di”Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore”L097″avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.


Socio lavoratore di cooperativa: stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione


Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 22 settembre 2022, n. 27783).


La Corte di Appello territoriale riformava la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda proposta dal socio lavoratore di una società cooperativa, avente ad oggetto il pagamento in suo favore del compenso per lavoro straordinario e ferie non godute, delle retribuzioni dal settembre al novembre 2011, tredicesima e quattordicesima mensilità.
I giudici del gravame rideterminavano in riduzione le somme riconosciute in primo grado a titolo di differenze retributive e TFR.


La Corte territoriale, in particolare, riteneva operante la prescrizione dei crediti del lavoratore, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato assistito da stabilità ed estinti, conseguentemente, tutti i crediti anteriori al 9.10.2006, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione datato 10.10.2011.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, censurando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte di merito, secondo cui il rapporto del socio lavoratore sarebbe assistito da stabilità e determinerebbe, dunque, la decorrenza nel corso del rapporto della prescrizione estintiva di durata quinquennale.


Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore e, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l’onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Dichiarazione dei contributi al Fondo Arco non dedotti

I contributi versati al Fondo Complementare Arco ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo.

Con circolare n. 5/2022 è stato chiarito che i contributi versati al Fondo di Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ARCO ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021 perché eccedenti il limite annuo dei 5.164,57 euro, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che l’aderente comunichi ad ARCO, entro il 31/12/2022 (ovvero, se antecedente, al momento in cui sorge il diritto alla prestazione), l’importo dei contributi non dedotti.
Per verificare se vi sono contributi non dedotti da dichiarare ad ARCO, l’aderente deve controllare che:
– nella Certificazione Unica anno 2021 vi siano indicati contributi che non sono stati dedotti in busta paga dal datore di lavoro, per superamento dei limiti previsti;
– al momento della dichiarazione dei redditi del 2021 non abbia dedotto dei contributi versati ad ARCO per superamento dei limiti previsti.

METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.


CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.


Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.


Pertanto


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.