CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo



Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 


Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 260,42 euro
I 234,58 euro
II 202,92 euro
III 173,44 euro
IV 150,00 euro
V 135,52 euro
VI 121,67 euro
VII 104,17 euro

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo. 

CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.

Decreto immigrazione e temi del lavoro, le novità

Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo Capo è dedicato il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri (D.L. n. 20/2023).

Il Decreto immigrazione, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato in G.U e si articola in due Capi: il primo dedicato ai flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri; il secondo alla prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Sul versante del lavoro è proprio il Capo I quello con le maggiori ripercussioni: all’articolo 1, comma 1, viene infatti previsto che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato vengano programmate su base triennale (2023-2025) e non più annuale come previsto dal D.Lgs. n. 286/1998, con apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I pareri sul DPCM in questione verranno resi dalle commissioni parlamentari competenti entra 30 giorni dalla richiesta e verrà comunque adottato decorso questo termine. Il provvedimento indicherà i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio.

Collaborazione con altri Stati

Al fine di prevenire l’immigrazione irregolare, sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari (articolo 1, comma 5).

Le misure di semplificazione del rapporto di lavoro

Nel D.L. n. 20/2023 sono poi incluse misure di semplificazione dell’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e di accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale (articolo 2). In particolare, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura informazioni relative a elementi ostativi (articolo 2, comma 3). Inoltre, la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.) e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

L’asseverazione rilasciata in seguito alle verifiche di congruità delle domande non verrà richiesta nel caso le istanze siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa. Previsti ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro (articolo 3). Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di 3 anni, anziché 2 come oggi (articolo 4).

Il settore agricolo

Per quel che riguarda il settore agricolo, i datori di lavoro che abbiano presentato regolare domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e che non siano risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo (articolo 5).

Infine, con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2).

CIPL Agricoltura Impiegati – Milano, Lodi e Monza Brianza: sottoscritto il contratto interprovinciale

Previsto un aumento del 4% sulla retribuzione e dell’1,2% sul premio provinciale di produttività

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia hanno annunciato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto interprovinciale relativo ai quadri e impiegati agricoli dei territori di Milano, Lodi, Monza Brianza, siglato il 6 marzo 2023 presso la sede della Confagricoltura di Lodi. 
Dal punto di vista economico è stato ottenuto un aumento complessivo pari al 5,2% così suddiviso:
4% sulla retribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023;
1,2% sul premio provinciale di produttività, calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023, a partire dal 1° gennaio 2022.
Gli aumenti retributivi definiti saranno inseriti nella retribuzione di marzo e, contestualmente, verranno erogati gli arretrati sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In relazione al premio provinciale, con la mensilità di marzo verrà saldato il premio provinciale di produttività relativo all’anno 2022, a condizione del raggiungimento dell’obiettivo. 
E’ stata altresì confermata l’erogazione della liberalità per l’importo di 250,00 euro annui, per tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e successivi. 

CCNL Assicurazioni-Personale amministrativo: erogata Una Tantum settore Contact center operations


 


Prevista Una Tantum stipendiale per il personale Contact center operations Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di team


L’Ipotesi di Accordo siglata in data 16 novembre 2022 tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente con decorrenza dal 16 novembre 2022 al 31 dicembre 2024, prevede l’erogazione dell’indennità Una Tantum stipendiale nel mese di marzo, anche a tutto il personale amministrativo facente parte del comparto Contact center operations di cui alla Sezione Prima, Sezione Seconda, Coordinatore di Team, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Prima)





















































Classe  
Cl 1 1-2-3-4 293,52
Cl 2 5-6-7 302,68
Cl 3 8-9-10 311,80
Cl 4 11-12-13 320,92
Cl 5 14-15-16 330,04
Cl 6 17-18-19 339,20
Cl 7 20-21-22 348,32
Cl 8 23-24-25 357,44
Cl 9 26-27-28 366,56
Cl 10 29-30-31 375,68
Cl 11 32-33-34 384,84
Cl 12 Oltre 393,96


Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (di cui alla Sezione Seconda)

































Classe  
cl 1 1-2-3 185,40
cl 2 4-5-6 190,04
cl 3 7-8-9 194,64
cl 4 10-11-12 199,28
cl 5 13-14-15 203,92
cl 6 16-17-18 208,56
cl 7 Oltre 213,20


Una Tantum stipendiale personale Contact center operations (Coordinatore di team)





















































Classe  
Cl 1 1-2-3-4 347,20
Cl 2 5-6-7 358,00
Cl 3 8-9-10 368,80
Cl 4 11-12-13 379,60
Cl 5 14-15-16 390,40
Cl 6 17-18-19 401.20
Cl 7 20-21-22 412,00
Cl 8 23-24-25 422,80
Cl 9 26-27-28 433,56
Cl 10 29-30-31 444,36
Cl 11 32-33-34 455,16
Cl 12 Oltre 465,96

Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023



Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 


Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:






















Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.




CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.

CIRL Edilizia Artigianato – Abruzzo: rinnovato il contratto

Previste importanti novità in materia di bilateralità, legalità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale

Nella sede della CNA Abruzzo è stato siglato da Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Unione Costruttori Abruzzesi (per la parte datoriale) e Cgil Abruzzo e Molise, Filca-Cisl e Feneal-Uil (per i lavoratori) il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e affini della Regione Abruzzo. L’intesa ha concluso una lunga fase di trattative, accelerate dal rinnovo del contratto nazionale avvenuto il 4 maggio 2022.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° marzo 2023, conferma la centralità attribuita a Edilcassa Abruzzo e Edilfomas Abruzzo.
Nel testo approvato sono state inserite importanti novità in materia di bilateralità, legalità, qualità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale. Tra le principali, alcune riguardano la sperimentazione del badge elettronico, il rafforzamento del ruolo della formazione (anche nella versione professionalizzante), l’attivazione di strumenti di premialità per le imprese virtuose, l’introduzione della figura del Mastro Formatore Artigiano a supporto della formazione, l’adeguamento delle aliquote contributive e l’introduzione di parametri aziendali per il calcolo dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).