Ebinter Milano: contributo a sostegno della genitorialità

La domanda per ottenere il contributo pari a 250,00 potrà essere trasmessa dal 6 giugno al 4 agosto 2023

L’Ente Bilaterale del Terziario di Milano eroga, per l’anno 2023, un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno della genitorialità. I beneficiari saranno i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che:
– svolgano la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
– siano in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
– siano in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico – normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, di età compresa tra gli 11 anni compiuti e i 19 anni. Il contributo, riconosciuto per l’anno 2023, sarà pari a 250,00 euro.
Per poter ottenere il sostegno economico il lavoratore dovrà accedere al link presente sul sito www.ebitermilano.it. e compilare la domanda di ammissione al sostegno economico in tutti i suoi campi.  Dopo averla compilata in tutti i suoi campi, sottoscritta e corredata dei documenti indicati nel regolamento, dovrà essere presentata all’Ente secondo le modalità indicate.
La domanda potrà essere trasmessa dal 6 giugno 2023 al 4 agosto 2023, unitamente ai documenti indicati nel regolamento, secondo le seguenti modalità:
– Raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 – Milano, specificando sulla busta “GENITORIALITA”;
– Procedura web seguendo le indicazioni contenute nella mail ricevuta al termine della compilazione.
L’esito della stessa verrà comunicato entro il 13 ottobre 2023. L’Ente precisa inoltre che non verranno prese in considerazione domande incomplete; in tal caso il richiedente dovrà ripetere la procedura di compilazione on-line e provvedere nuovamente all’invio dell’intera documentazione.

Aggiornate le diarie in favore degli assicurati INAIL invitati fuori residenza

Le diarie giornaliere previste per gli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche, sono state aggiornate per l’anno 2023 (INAIL, circolare 12 giugno 2023, n. 27).

A decorrere dal 1° giugno 2023 sono cambiati gli importi riconosciuti agli assicurati INAIL che siano invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.

 

Infatti, la disciplina generale del trattamento economico dei predetti soggetti prevede la corresponsione di una diaria giornaliera che varia anche in base alla durata dell’assenza.

 

Con la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 115 adottata in data 15 maggio 2023, le diarie sono state aggiornate sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2022 e la media annua del 2021, pari al 8,1%.

 

Pertanto, con la circolare in oggetto, l’INAIL rende noti i nuovi importi risultanti dall’aggiornamento, ovvero:

 

euro 8,45 per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (l’importo precedente era di euro 7,82);

 

euro 16,94 per assenza di un’intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 15,67);

 

euro 33,04 per assenza di un’intera giornata con pernottamento (a fronte di un importo precedente di euro 30,56).

 

Inoltre, l’Istituto comunica che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi dovuti a decorrere dal 1° giugno 2023.

 

CCNL Riscossione Tributi: c’è l’ok su Premio Aziendale 2023 e flessibilità



Sottoscritto l’accordo su premio 2023 flessibilità oraria


Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, in data 9 giugno 2023, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che riguarda il Premio Aziendale per il 2023 in Agenzia delle Entrate. Il Premio è sottoposto al regime di tassazione agevolata e viene erogato con la busta paga di giugno 2024, previa certificazione del conseguimento dell’obiettivo incrementale di efficienza e produttività del lavoro. A beneficare del Premio è il personale delle Aree professionali ed i Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, in organico alla data del 1° gennaio 2024. In linea con quanto previsto dal CCNL i parametri che vengono presi in considerazione per il 2023 sono:
– la percentuale di istanze di rateizzazioni “ordinarie” fino a 120.000 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, rispetto al totale delle rateizzazioni concesse. L’indicatore ha lo scopo di rilevare la capacità di efficientare il processo di concessione delle rateizzazioni “ordinarie” di importi fino al limite fissato dalle disposizioni normative;
l’incidenza dei pagamenti ricevuti tramite i canali remoti messi a disposizione dall’Ente, incluso PagoPa. L’indicatore stabilisce la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrare per il 2023.
Per l’erogazione del Premio 2023, i tempi di concessione delle istanze di rateizzazione e dei pagamenti ricevuti tramite i canali remoti devono presentare un valore soglia di maggiore o uguale al 93% incrementale rispetto al risultato ottenuto nell’esercizio 2022 pari al 91,42%.









































LIVELLO  IMPORTO 
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Livello Unico  1.720

Nel corso dell’incontro ci si è confrontati su tematiche importanti quali il rinnovo della polizza sanitaria in corso e la proroga fino alla fine dell’anno della flessibilità dell’orario di ingresso e della pausa pranzo. Gli ultimi due istituti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

CCNL Animazione (Federterziario): firmato il rinnovo



Previsti aumenti retributivi a partire da giugno 2023 e novità sulla classificazione del personale


È stato siglato l’8 giugno 2023 tra Federterziario Turismo, Federterziario e Ugl Terziario il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dipendente delle aziende che, in qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture alberghiere, ai villaggi turistici, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, ai pub, ai parchi divertimento, acquatici o tematici, o comunque rispetto ad eventi, spettacoli o intrattenimenti in generale, impieghino personale addetto all’intrattenimento di adulti e bambini, scaduto lo scorso dicembre.  Presenti alla firma i vertici di Federterziario e il vicesegretario nazionale Ugl. Il rinnovo interesserà oltre 60mila animatori turistici e professionisti del mondo dell’intrattenimento, e quasi 10mila imprese.
Nel nuovo contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione al 7 giugno 2026, è stata data centralità alla promozione di iniziative formative e di inserimento e di riqualificazione professionale che individuano il riferimento in FondIitalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, nonché a sistemi di bilateralità volti a migliorare il clima aziendale e a sostenere i dipendenti, attraverso l’ente bilaterale Ebintur che offre prestazioni mirate ad imprese e lavoratori, e il Fondo di integrazione sanitaria che offre copertura delle spese sanitarie dei dipendenti. 
Dal punto di vista della classificazione del personale è stata definita la categoria del Quadri, ossia quei lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, abbiano idoneo titolo di studio o adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Per tale categoria è prevista, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli. L’azienda sarà inoltre tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. In virtù dello svolgimento di tali mansioni verrà corrisposta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro.  
Dal punto di vista economico, la retribuzione, distinta nelle voci: a) paga base nazionale conglobata (paga base + indennità di contingenza); b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati; c) eventuali scatti di anzianità, è stata incrementata per tutti i livelli come da tabella seguente. 




































Livelli Paga base
dall’1.6.2023
Aumenti
dall’1.6.2024
Aumenti
dall’1.6.2025
Quadri 2.530,00 26,35 41,63
2.480,25 23,60 36,46
1.830,23 21,05 34,02
1.538,00 19,45 32,20
1.448,00 17,02 28,70
1.385,80 15,56 25,08

Novità anche in materia di scatti di anzianità, con il riconoscimento di 6 scatti triennali (prima quadriennali) per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società). Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorrerà dalla data di assunzione.






















Livelli Importo
Quadri 33,00
32,00
30,00
27,00
25,00
23,00

Si segnala inoltre, in tema di assistenza sanitaria integrativa, che le Parti Sociali hanno previsto l’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E’, altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi, ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio co.co.co., ecc). La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I contributi dovranno essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. In caso di omissione del versamento delle suddette quote, l’azienda sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 15,00 euro lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 

CCNL Turismo (Federturismo): il punto sulle trattative

Tra i punti discussi il fenomeno della terziarizzazione e le richieste dei sindacati per accelerare il confronto 

Si sono incontrate il 7 giugno Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, al fine di proseguire il confronto iniziato lo scorso 2 maggio, per il rinnovo del CCNL  applicabile ai dipendenti da aziende dell’Industria Turistica.
Primo tema discusso durante il confronto è stato il fenomeno della terziarizzazione, a tal proposito i sindacati hanno confermato la loro contrarietà rispetto al sistema di outsourcing, fortemente utilizzato dal settore negli ultimi anni. 
I sindacati hanno, inoltre, richiesto di accelerare il confronto sulla parte normativa ed economica, anche a fronte degli ottimi risultati raggiunti dalle aziende.
Le trattative continueranno il prossimo 19 giugno (terziarizzazioni e relazioni sindacali) e il prossimo 12 luglio (relazioni sindacali e diritti individuali).

CCNL Enel, definito il Premio aggiuntivo 2023

Sono stati definiti gli importi relativi al Premio aggiuntivo per il personale Enel

Proficuo incontro tra le OO.SS. nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil ed Enel X che, il 31 maggio scorso, hanno sottoscritto il verbale di accordo concernente il Premio aggiuntivo 2023, cassa 2024, per i lavoratori della funzione Business to Government per le Unità Smart Lighting And Smart City e dell’Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. Ad essere interessati dal Premio sono 150 dipendenti della struttura tecnica, suddivisi all’interno delle varie Strutture Territoriali e circa 20 tecnici progettisti. Rispetto allo scorso anno, il Premio è migliorato in quella che è la propria struttura che è stata modificata per accogliere e mettere in pratica al meglio le specificità di commessa entro le quali si va ad intervenire. Sono stati aumentati gli importi di alcune piste ed è stato determinato un meccanismo volto a premiare le attività complessive delle singole strutture territoriali. Il Premio è composto da tre piste:
– “Lavorato”: pari al 60% del Premio totale, per un importo di 150.000 euro per il 100% conseguito e riferito a tutto quello che viene realizzato nell’arco del 2023. L’importo viene erogato in proporzione alla percentuale dei dipendenti presenti nelle strutture territoriali dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Giacenze di magazzino”: pari al 30% del Premio totale, per un importo di 75.000 euro per il 100% conseguito e riferito all’abbassamento del valore delle scorte a magazzino per ciascuna sede territoriale. L’importo viene erogato con importi uguali tra tutti i dipendenti a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Smart City”, pari al 10% del Premio totale, per un importo di 30,000 euro per il 100% conseguito, e relativo alla realizzazione di impianti tecnologici nei vari comuni dove opera Enel X. Questa parte del Premio viene suddivisa con importi uguali tra tutti i colleghi a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City.

I progettisti godono di una premialità con importi incrementati da 30.000 a 35.000 euro per il 100% del conseguito. Ad essere aumentato è anche l’importo complessivo del bonus aggiuntivo di 5.000 euro che è assegnato alla pista “Giacenze di magazzino”. Per il personale Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering, il premio maturato è erogato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo assegnato con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2023. Il premio maturato è in funzione del raggiungimento del budget dei “capex”, nella misura dell’80% (64.000,06 euro), del 90% (72.000,07 euro), del 100% (80.000,00 euro) e del 150% (86.710,24 euro).

Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Ata: proseguono i negoziati

Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso per il personale di settore

Tenutosi lo scorso 7 giugno un nuovo confronto per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del Comparto “Istruzione e Ricerca”, concernente gli ordinamenti professionali del personale Ata.
L’Aran ha iniziato le trattative approfondendo la revisione del sistema di classificazione del personale Ata e sollecitando, sulla base del modello presentato nella riunione antecedente, le proposte di miglioramento e integrazione che le OO.SS. ritengono necessarie al fine di arrivare ad una conclusione della trattazione.
La Flc-Cgil ha avanzato diverse proposte in merito, con come scopo quello di precisare e migliorare il testo contrattuale, nonché fornire garanzie di valorizzazione professionale ed economica per tutto il personale impiegato nel settore.
Le proposte hanno riguardato l’aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso alle diverse aree professionali.
E’ stato altresì richiesto, che tra i titoli di accesso ai diversi profili venga previsto, oltre all’attuale titolo, anche il possesso di competenze informatiche certificate, facendo salve le posizioni di chi è già inserito nel sistema di assunzione.
Sempre per i Dsga con incarico di elevata qualificazione, si è richiesto l’aumento e la quantificazione già presente nel CCNL, del compenso in caso di reggenza su altra scuola che in ogni caso non può gravare sul fondo scuola. L’affidamento di questo incarico deve tener conto della disponibilità degli interessati. Resta ferma la proposta avanzata dalla Flc-Cgil di aumentare l’indennità di direzione parte fissa e variabile, escludendo correlazioni tra l’aumento dell’indennità e la valutazione dei risultati conseguiti dal Dsga, come richiesto da altre OO.SS.
Di primaria importanza risulta poi essere la definizione nella disciplina contrattuale dei termini e delle modalità dei requisiti necessari per poter accedere ai passaggi verticali da A ad As e da B a D. Questa sembra essere un’occasione storica che getta le basi per l’innalzamento graduale dei profili A e B verso le aree immediatamente superiori. La mancata attivazione dei passaggi verticali verrebbe considerata una non risposta ai bisogni di crescita professionale del personale Ata, lasciando inutilizzati circa 37milioni di euro.
Inoltre è stato definito a livello nazionale, il compenso per alcuni incarichi specifici di Area A e B, stante la loro funzione.
Ciò a cui si auspica è la semplificazione del sistema delle posizioni economiche, utilizzando le risorse messe a disposizione ed altresì, attribuendole al personale che ne fa richiesta, previo superamento di una prova selettiva attraverso dei test a cui fa seguito l’attività formativa da rimodulare in base al profilo. In aggiunta, si comunica che alle posizioni economiche va riconosciuta una tredicesima quota attualmente inesistente.
Con l’occasione l’Aran ha fatto presente, che le attuali posizioni economiche per il personale Ata vanno confermate, ma il meccanismo che ha regolato fino ad oggi l’attribuzione delle posizioni economiche va senza dubbio semplificato al fine di rendere nuovamente accessibile a tutto il personale interessato la possibilità di beneficiare di un miglioramento economico che valorizzi l’esperienza professionale acquisita.
Circa i Dsga si suole ribadire, che l’incarico di elevata qualificazione (eq) ha durata triennale, ma questo non fa venir meno il diritto del titolare di mantenere la continuità sul medesimo posto di lavoro fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a meno che l’interessato ritenga di spostarsi su altra sede vacante in base alle disposizioni che regolano la mobilità di tutto il personale scolastico.
Terminato l’incontro, l’Agenzia ha affermato la condivisione delle proposte avanzate, riservandosi di predisporre un nuovo testo contrattuale in grado di recepire tali proposte compatibili con il nuovo ordinamento.

Assegni nucleo familiare, la rivalutazione degli importi

L’INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali relativi alla misura per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (INPS, circolare 9 giugno 2023, n. 55).

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, pari all’8,1%, l’INPS con la circolare in commento ha comunicato la rivalutazione dell’indice dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF), in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

I nuovi livelli di reddito familiare sono finalizzati ovviamente alla corresponsione dell’Assegno alle diverse tipologie di nuclei, tenendo conto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021 che ha istituito  l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, i nuovi livelli di reddito familiare dell’ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono state pubblicate in allegato alla circolare in oggetto. 

L’INPS comunica anche che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

CIPL Edilizia Industria – Torino: rinnovato il contratto per oltre 10.000 lavoratori



Il CIPL prevede aumenti salariali, welfare e sicurezza


È stato rinnovato il contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edilizia-industria di Torino. I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e la parte datoriale Ance hanno sottoscritto l’accordo che prevede più garanzie in materia di sicurezza, malattia, trasferta, welfare, formazione e salario e coinvolge oltre 10.000 mila lavoratori in 1.400 imprese della provincia.


Nella fattispecie, sono stati chiesti e ottenuti aumenti per la diaria e per l’indennità di mensa che viene raddoppiata. Il CCNL prevede un contributo di 30,00 euro per l’assistenza fiscale che viene erogata in un centro di assistenza convenzionato con le organizzazioni sindacali. L’elemento variabile della retribuzione viene stabilito nella misura del 4% dei minimi in vigore rivalutato nei futuri aumenti contrattuali. Adeguamento delle prestazioni integrative per spese funerarie, sussidi per studenti, assegno per lavoratori portatori di handicap e per i propri familiari e il premio di natalità che passa da 45,00 euro a figlio a 500,00 euro una tantum. Confermato il contributo spesa per l’acquisto di wi-fi, pc, tablet o notebook, per i campi estivi e il baby parking. I neoassunti under 24 possono beneficiare di un premio una tantum di 250,00 euro, mentre il premio per i lavoratori con almeno 25 anni di anzianità di imprese edili passa da 447,00 a 800,00 euro.
Confermata la prestazione per carenza malattia a carico della Cassa Edile di Torino per i primi tre giorni di malattia per eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni. Inoltre, viene inserita una risorsa da destinare all’ufficio notifiche per potenziare l’incrocio dei flussi delle banche dati negli Enti bilaterali con lo scopo di rafforzare la corretta applicazione contrattuale, anche per quel che riguarda la formazione e la prevenzione dei lavoratori nei cantieri di Torino e provincia. Per i lavoratori autonomi è prevista l’introduzione di una tessera di riconoscimento per lavorare in cantiere, con un Qr-code collegato ad un pc portatile che serve per individuare il lavoratore e attestare la regolarità della posizione in Cassa edile in termini anche di formazione nel percorso di Settore. Entro il 30 giugno si prevede che vengano definite le agevolazioni e i premi mirati a migliorare l’attrattività del lavoro edile e l’inserimento dei giovani.