CCNL Dirigenti Cooperative: firmato l’accordo di rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi ed importi “Una Tantum” 

Il 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop, Agci, Cgil, Cisl, Uil ed il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil, hanno firmato il rinnovo del contratto di settore, con vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per i dirigenti di azienda dipendenti dalle imprese cooperative.
Tra le principali novità:
– gli importi della retribuzione base conglobata per il triennio 2024-2026 ammontano, dal 1° agosto 2024 a 4.490,00 euro, dal 1° gennaio 2025 a 4.790,00 euro e dal 1° gennaio 2026 a 4.990,00 euro;
– dal 1° settembre 2024, il termine di preavviso per il dirigente con un’anzianità di durata fino a 4 anni compiuti è di 7 mesi, prevedendosi ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di ulteriori 5 mesi di preavviso;
– importo “Una Tantum” a copertura del periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2023, ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023, di 2 mila euro lordi, corrisposti in due tranche da 1000,00 euro con la mensilità di settembre 2024 e luglio 2025;
– con la retribuzione di settembre 2024, sarà trattenuta ai dirigenti la somma di 150,00 euro quale quota Una Tantum.
Inoltre, dal 12 luglio 2024, l’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro prevista in caso di licenziamento non giustificato è  di:
– da 3 a 6 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata fino a 3 anni;
– da 6 a 11 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 3 anni e fino a 7 anni;
– da 11 a 14 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 7 anni e fino a 11 anni;
– da 14 a 20 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 11 anni e fino a 15 anni;
– da 20 a 24 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 15 anni.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari: siglato il rinnovo 2024-2027 con aumenti retributivi e novità normative

Aumenti di 165,00 euro al 6° livello e indennità per i lavoratori disagiati

Il 20 luglio scorso è stato diramato un comunicato stampa da parte di Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Friutimprese, che attesta l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL ortofrutticoli ed agrumari 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023. Il contratto riguarda i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie che occupano circa 60mila lavoratrici e lavoratori. I sindacati si dicono soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa che interviene sul potere di acquisto dei salari e dà importanti risposte alle specificità di settore. Il rinnovo prevede un incremento economico di 165,00 euro riferito al 6° livello, con un aumento pari dell’11,04%, erogato in 4 tranches:
65,00 euro dal 1° settembre 2024;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
60,00 euro dal 1° agosto 2027
Oltre alle novità in materia economica sono previste anche buone notizie sul fronte normativo tra cui:
– aumento delle ore per le assemblee sindacali e delle ore di permesso per gli Rls, per assistenza figli e familiari;
– limite al ricorso al tempo determinato e alla somministrazione pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato per ognuna delle due fattispecie;
– obbligo, in caso di appalto, di applicare il presente contratto;
– riconoscimento di una integrazione del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo in cui la lavoratrice è in maternità;
– ampliamento del diritto di precedenza per la riassunzione degli stagionali. 
Per le donne vittime di violenza di genere è previsto il diritto al trasferimento in un’altra unità produttiva. Le aziende sono chiamate a garantire l’obbligo di garantire la copertura assicurativa sanitaria mediante il Fondo Est o, in alternativa, pagando direttamente al lavoratore la prestazione integrativa. 
Per le mansioni considerate “disagiate” viene ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità “disagio freddo” per chi opera all’interno delle celle frigorifere. Viene introdotta l’indennità “disagio caldo” per i lavoratori che devono prestare servizio per lunghi periodi esposti al calore degli impianti. 

Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina

Le previsioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sono vigenti dal 9 luglio scorso (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2651).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2024.

Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

Con una successiva circolare, l’Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.

La nuova disciplina

L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

L’articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento,  possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione “0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

Le nuove aliquote

Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, invece, le seguenti:

0,50%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

0,80%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

1%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Inoltre,  è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, l’INPS rimuove centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzazione “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le disposizioni sopra citate. Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codice autorizzazione “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

L’utilizzo di questi codici di autorizzazione si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

Infine, la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.

 

 

 

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: siglato il verbale di accordo



Rinnovata la parte economica del contratto per i dipendenti del settore case di cura e servizi assistenziali – socio sanitari


Con il Protocollo firmato in data 28 giugno 2024, le Parti sociali Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal, hanno definito il rinnovo della parte retributiva del contratto di settore, che decorre dal 1° luglio 2024. I testi integrali, dei due contratti distinti sottoscritti per i diversi campi di applicazione, verranno redatti non oltre il 28 luglio 2024.
Per entrambi i settori, le novità prevedono:
– l’introduzione della categoria dei dirigenti e la riformulazione dei livelli QA1, che diventa Q, A2 che diventa A1 e A3 che diventa A2;
– aumenti retributivi previsti dal 1° luglio 2024, dal 1° gennaio 2025, 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027;
– l’aggiornamento degli importi mensili a titolo di Elemento Perequativo Mensile Regionale, da riconoscere a partire dal 1° luglio 2024;
– una indennità di cassa, dal 1° maggio 2024, pari a 78,00 euro mensili;
– l’aggiornamento degli importi annuali di welfare contrattuale, da corrispondere nel mese di giugno;
– l’accreditamento, da parte del datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore, del TFR maturato alle scadenze previste, insieme ad una quota mensile aggiuntiva aziendale pari all’1% della paga base nazionale.
Inoltre, è stato previsto l’incremento degli aumenti periodici di anzianità, prevedendo per il dipendente 8 scatti maturabili, e del valore del singolo scatto, con gli importi di seguito riportati:


































Livello Valore lordo del singolo Scatto di anzianità
Dirigente 60,08
Quadro (ex QA1) 38,07
A1 (ex A2) 33,10
A2 (ex A3) 28,97
B1 26,48
B2 24,00
C1 21,52
C2 19,86
D1 18,21
D2 16,55

Tali importi, riconosciuti dal 1° luglio 2024, devono essere sommati a quelli già riconosciuti a titolo di “scatti di anzianità”, entro il nuovo limite di 8 scatti triennali. 
Per quanto riguarda l’indennità di mancata contrattazione, dal 1° luglio 2024, questa non è più dovuta per i dipendenti del settore “Case di Cura”; invero, per i lavoratori, anche apprendisti, del settore “Servizi assistenziali e socio sanitari”, gli importi relativi alla suddetta indennità vengono elevati come quanto segue:


































Livello Importi mensili
Dirigente 259,00
Quadro  164,00
A1  142,00
A2  124,00
B1 115,00
B2 103,00
C1 94,00
C2 85,00
D1 78,00
D2 71,00

Mentre, per il settore case di cura, viene introdotto un premio annuale di presenza, corrisposta in assenza di accordi di secondo livello, che stabilisce importi aggiuntivi/premiali almeno pari o superiori al premio, e riconosciuto a tutti i dipendenti, anche apprendisti, in aggiunta alla retribuzione maturata ed alle previsioni del welfare contrattuale.

CCNL Enel: sottoscritto l’accordo Global Framework

Stabiliti i diritti fondamentali per i lavoratori Enel nel mondo 

E’ stato siglato tra Enel S.p.A. e Industriall Global Iunion, Filctem-Cgil,  Flaei-Cisl; Uiltec-Uil l’Accordo Quadro sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel Gruppo Enel, al fine di promuovere un sistema di relazioni industriali per raggiungere i seguenti obiettivi, allargando e implementando le tutele previste dallo Statuto della Persona:
– ricercare un adeguato livello di coinvolgimento delle persone sulle strategie aziendali;
– raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e le aspettative delle persone;
– creare un ulteriore spazi di analisi, sintesi e scambio delle migliori pratiche;
– monitorare l’applicazione al fine di individuare soluzione concrete e iniziative comuni.
Enel si impegna a:
– garantire i migliori standard di salute e sicurezza;
– promuovere il benessere, l’integrità fisica e psicologica;
– garantire il ruolo fondamentale per la formazione.
I sindacati considerano il nuovo accordo un significativo avanzamento delle tutele fondamentali per lavoratrici e lavoratori soprattutto nelle nazioni ove i diritti dei lavoratori sono meno garantiti.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): la Uil-Scuola Rua firma in solitaria il contratto

Con la sola firma di Uil-Scuola Rua si è persa l’occasione di mettere in atto migliorie economiche e normative

La Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal hanno diramato un comunicato stampa in data 19 luglio 2024, con il quale segnalano l’avvenuta firma da parte della sola Uil-Scuola Rua del CCNL 2024-2027 insieme all’Associazione Aninsei-Confidustria. Stando a quanto dichiarano le OO.SS., Uil sarebbe venuta meno agli impegni presi nel corso della piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2023, nella quale veniva chiesto di adeguare progressivamente le retribuzioni del personale ed il quadro normativo ai CCNL Agidae e Fism. Il CCNL firmato da Uil-Scuola Rua si basa su di una piattaforma i cui contenuti, sulla base di quanto dichiarato dalle Sigle, sono stati nascosti alle altre OO.SS., che hanno sottolineato come con la firma separata si sia venuti meno ad un’occasione irripetibile di apportare alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori delle considerevoli migliorie e di armonizzare la parte normativa. 

Piattaforma “PRISMA”: estesa l’accessibilità

Dal 22 luglio 2024, esteso il servizio anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2650).

Come noto, attraverso la circolare n. 48/2024, l’INPS ha comunicato il rilascio di “PRISMA”, una nuova piattaforma informativa che fornisce, al datore di lavoro o all’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al momento della consultazione, utili per il corretto calcolo della contribuzione dovuta in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995.

Pertanto, il “Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale” raccoglie e sintetizza tutti gli elementi relativi all’anzianità contributiva del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/04.

Rispettando i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione, così da garantire la tutela della privacy del lavoratore.

Inoltre, come già previsto anche dalle precedenti circolari emesse dall’Istituto (n. 177/1996 e n. 42/2009), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori. Invero, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe mutare in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’Istituto.

Tanto premesso, dal 22 luglio 2024, è consentito anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato l’accesso allo strumento “PRISMA”, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Si precisa che, il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato.

Vigilanza sulle imprese agrituristiche: il corretto inquadramento

Fornite le indicazioni da seguire per gli accertamenti nei confronti delle aziende del settore (INL, nota 16 luglio 2024, n. 5486).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al proprio personale in materia di corretto inquadramento degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche, tenendo conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.

Infatti, in passato (circolare n. 1/2020), l’INL ha rammentato gli orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) secondo i quali  le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse. 

Tuttavia, questa indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di
riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla citata circolare INL.

La disciplina regionale

 La Legge n. 96/2006 rimette alle regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica (articolo 7), le quali sono anche tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti” (articolo 4).

La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata legge, nonché della circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle regioni.

Proprio in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 68 del D.L. n. 73/2021. Il comma 10 della citata disposizione, infatti, da un lato, ha stabilito che “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” – e cioè “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale” – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”; dall’altro, al comma 11, il D.L. n. 73/2021 ha modificato la stessa Legge n. 96/2006 sopprimendo, fra i criteri da utilizzare da parte delle regioni e province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.

In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle regioni la disciplina della
connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

Pertanto,  nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo dell’INL dovrà tener conto di quanto sopra, nonché dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali. Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

Ebinter Aosta: sostegno al reddito per le imprese colpite dagli alluvioni

Stanziati 75.000,00 euro e 150.000 euro per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia

A seguito dei numerosi fenomeni climatici, gli Enti bilaterali della provincia di Aosta hanno stanziato:
75.000,00 euro  (l’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario)
– e 150.000 euro (l’Ente Bilaterale del Turismo),
per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia a favore delle imprese e dei lavoratori dei settori del turismo, commercio e terziario.
L’11 luglio gli enti bilaterali hanno, infatti, approvato l’attivazione di misure di sostegno per i dipendenti colpiti dall’emergenza prevedendo un contributo di 400,00 euro lordi a lavoratore, al fine di garantire un  aiuto economico.
Per presentare la domanda, il datore di lavoro o il lavoratore  devono rivolgersi alla sede dell’Ente Bilaterale del Commercio o allo sportello Ebt turismo per il settore ricettivo.
 I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi.

Decontribuzione Sud, l’ambito di applicazione

La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della misura fino alla fine dell’anno in corso, purché l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024 (INPS, circolare 17 luglio 2024, n. 82).

L’INPS ha comunicato che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024

Infatti, con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la misura in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Peraltro, su espressa indicazione del Ministero, l’INPS ha anche precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Comunque, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

I massimali

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai tali massimali, l’INPS precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021.

Modalità di esposizione dei dati in Uniemens

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la circolare in commento.

L’INPS fa anche presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

L’Istituto rammenta, inoltre, che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).